Art. 5.

      1. L'articolo 54-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 54-ter. - (Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata e terrorismo). - 1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la Corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati».